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aggiornato al 9/09/2010

 

Norme e leggi

 

 

 

In Italia esistono diverse leggi che si occupano degli animali da compagnia; nel febbraio 2003 è stata ratificata l'ultima, sotto forma di accordo Stato - Regioni, con il patrocinio del ministero della Salute. Questa legge ha il merito di riconoscere l'importanza degli animali da affezione, ma altre gravi carenze che derivano dall'essere stata redatta senza interpellare gli "addetti ai lavori". Le normative nazionali, in diversi casi, sono state riprese da leggi attuative regionali, non sempre omogenee.

 


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Passaporto

Dal 1 ottobre 2004, in ottemperanza ad una norma europea, è obbligatorio il possesso del passaporto per gli animali da compagnia ai fini dello spostamento nel territorio dell'Unione; vale a dire per i movimenti di cani, gatti e furetti tra gli Stati europei o in entrata da Paesi terzi. Il passaporto viene rilasciato dai veterinari delle Ulss e contiene i dati anagrafici dell'animale, tutte le vaccinazioni effettuate, in particolare l'antirabbica, e deve essere rinnovato ogni cinque anni. L'animale dovrà essere identificato da tatuaggio o microchip. Il passaporto - o documentazione equivalente - è spesso richiesto anche per i viaggi nazionali da compagnie aeree e di navigazione.

 

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Anagrafe canina

La legge regionale 60 del 93, riprendendo la legge 281 del 91, introduce l'obbligo dell'iscrizione all'anagrafe canina. La legge 281 prevede l'obbligo di iscrizione dei cani all'anagrafe canina entro il terzo mese dalla nascita oppure entro i 30 giorni dall'acquisto o dalla detenzione presso il locale Canile Sanitario dell'ULSS o ufficio veterinario, chi viola tale obbligo è soggetto ad una multa il cui importo è deciso dalle Regioni. La regione Veneto ha disposto l'obbligatorietà di identificazione del cane attraverso microchip, un dispositivo elettronico contenuto in una piccola capsula di vetro delle dimensioni di millimetri 13 x 2 e viene inserito sotto la cute nella parte sinistra del collo del cane.

 

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Regolamento di polizia veterinaria

Si tratta del DPR 320 del 1954. Questo regolamento riporta disposizioni riguardanti sia gli animali da affezione sia gli animali da reddito. Alcuni articoli interessano i cani. Tra gli altri segnaliamo l'articolo 24 che identifica le strutture, tra le quali canili e cinodromi, da controllare, l'articolo 52 che riguarda le modalità d'importazione, l'articolo 83 che riguarda la circolazione e il trasporto dei cani.

In particolare questo ultimo articolo prevede l'obbligo della museruola e del guinzaglio per i cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto.

 

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Il viaggio

I cani possono viaggiare in treno pagando una tariffa pari a circa il 60% di quella di 2ª classe. I cani di grossa taglia possono viaggiare nelle parti di vagone adibite a canile, o nei compartimenti noleggiati per intero, o nelle code dei vagoni. I cani-guida per ciechi sono ammessi gratuitamente.
Il vecchio articolo 169 comma 6 del Nuovo Codice della Strada, che vietava il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno se non con adeguate gabbie o strumenti di protezione, è stato modificato. Ora l'articolo 86 del decreto Legge 10/9/1993 permette al cane di viaggiare senza particolari accorgimenti, anche se resta scontata l'attenzione che ogni conducente dovrà prestare al proprio animale a bordo.
 

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Pratiche Enci

L'Ente Nazionale per la Cinofilia è preposto alla tutela del cane di razza. Questo significa che, tra le altre cose, L'Enci controlla e certifica l'iscrizione del cane al Loi, Libro Italiano delle Origini, nel quale sono registrati tutti i pedigree. Dopo che avrete acquistato il cane, perciò, riceverete una cartolina per ritirare il suo pedigree all'ufficio Enci più vicino, pagando i diritti all'ente (qualora lo abbiate acquistato prima dei tre mesi di età) oppure l'allevatore vi consegnerà il pedigree, se il cane è stato acquistato dopo i tre mesi. In quest'ultimo caso dovrete recarvi all'ufficio Enci più vicino per effettuare il passaggio di proprietà.

 

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